Il fondo patrimoniale è un vincolo che si può porre sul proprio immobile per salvaguardarlo da eventuali azioni esecutive nell’interesse della famiglia. È stato introdotto con la riforma del diritto di famiglia 151 del ‘75 e stabilisce che ciascuno o ambedue i coniugi possano costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili, iscritti in pubblici registri o titoli di credito a far fronte ai bisogni della famiglia.
L’obiettivo è quello di creare un patrimonio separato non aggredibile da creditori in caso di debiti.
Oltre che dai due coniugi esso può essere costituito da un terzo soggetto con accettazione da parte dei coniugi o da un terzo soggetto con testamento olografo, pubblico e segreto; nella prima situazione, la costituzione viene fatta presso un notaio per atto pubblico e l’accettazione dei coniugi avviene sempre con un atto pubblico separato e successivo.
Il fondo patrimoniale può essere costituito sia in vista delle nozze, che in qualsiasi momento del matrimonio, nel primo caso l’atto costitutivo del fondo patrimoniale è subordinato alla celebrazione del matrimonio e va specificato se la costituzione è effettuata dai futuri sposi o da un terzo a loro favore ed è necessaria la presenza di entrambe gli sposi. Nel secondo caso, l’atto è valido indicando le generalità degli sposi e si perfeziona con la loro accettazione.
L’oggetto del fondo patrimoniale non è propriamente la casa in sé per sé, ma il diritto di proprietà sull’immobile o un altro diritto reale di godimento, come l’usufrutto o la nuda proprietà.
Può essere vincolato un bene che appartiene ad un singolo coniuge, in comunione ordinaria o legale tra i coniugi ed in comunione ordinaria, nel caso di un terzo.
L’immobile viene vincolato nel fondo Patrimoniale nello stato in cui si trova, comprese eventuali garanzie o vincoli già presenti. Il creditore potrà attivare l’esecuzione sui beni, solo se i debiti contratti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Per produrre i suoi effetti protettivi nei confronti dei creditori, la costituzione del fondo patrimoniale deve essere resa pubblica da parte del notaio, così che chiunque possa conoscerne l’esistenza; egli deve infatti,nel più breve tempo possibile, annotare la sua costituzione a margine dell’atto di matrimonio conservato nei registri del comune in cui sono state celebrate le nozze, e se non provvede, deve risarcire i danni patiti dalle parti, a seguito della sua negligenza.
Inoltre avendo come oggetto un immobile, l’atto costitutivo del fondo deve essere trascritto nei registri Immobiliari.
Una volta costituito il fondo patrimoniale può essere modificato nel tempo e le modifiche possono riguardare: le regole di amministrazione del fondo o i beni che lo compongono.
La casa oggetto del fondo diventa di proprietà di entrambe i coniugi, salvo diverse disposizioni, e viene amministrata secondo le norme dei beni in comunione legale.
Atti di ordinari amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascuno dei coniugi, mentre atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente.
L’immobile può essere venduto, ipotecato o dato in pegno solo con il consenso di entrambe i coniugi e se ci sono figli minori, per queste operazioni è necessario l’autorizzazione del giudice.
Il creditore potrà attivare l’esecuzione sui beni, solo se i debiti contratti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Gli effetti del fondo patrimoniale cessano in caso di divorzio, di annullamento del matrimonio e se ci sono figli minori dura comunque fino a quando questi diventano maggiorenni.
Il costo medio per la costituzione di un fondo patrimoniale si aggira dai 1600 ai 2000 euro incluso l’onorario del notaio. Le imposte sono le stesse applicabili agli atti di successione e di donazione