Il trasferimento di un immobile prevede sempre il pagamento di alcune imposte, dette “tassa o imposta ipotecaria e catastale”. In questo articolo spiegheremo cosa sono e quando si devono pagare.
Si parla di imposta o tassa ipotecaria, in ogni momento in cui si debba registrare un atto ufficiale presso gli uffici pubblici immobiliari, quindi per trascrizioni, iscrizioni, annotazioni o cancellazioni; mentre l’imposta catastale, va corrisposta nel caso di un passaggio di proprietà degli immobili, ovvero ipoteche, cessioni, successioni, ossia una voltura catastale.
L’imposta ipotecaria è uno dei tributi più diffusi, poiché coinvolge delle operazioni davvero comuni, prima fra tutte l’iscrizione sul registro ipotecario di un immobile dopo la sottoscrizione di un mutuo.
A partire dal 2014 sono state stabilite delle cifre fisse per il pagamento di questo tributo:
- € 50 per tutte le operazioni di registro tra privati o effettuate da imprese esenti da iva
- € 200 per tutte le operazioni che prevedono l’applicazione dell’IVA.
L’imposta catastale è dovuta sia nei trasferimenti dove sussiste un pagamento, che per le operazioni a titolo gratuito. Va corrisposta direttamente al notaio ed è correlata all’imposta di registro.
Anche per questo tributo, dal 2014 è stata introdotta una semplificazione con una quota fissa di € 50 da applicare sui trasferimenti che godono dell’imposta di registro proporzionale.
Esistono dei casi in cui queste imposte non devono essere pagate e questo vale per:
- trasferimenti a titolo gratuito a favore di enti territoriali e pubblici
- trasferimenti per ONLUS e fondazioni bancarie
- acquisto della prima casa per gli under 36
Stabiliti casi in cui è necessario pagare l’imposta ipotecarie e catastale, il versamento si effettua:
- tramite F23 o bonifico all’Agenzia delle entrate
- direttamente al notaio al momento della registrazione degli atti.